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Diffida contro la Juventus: «Va penalizzata»

Da Napoli un'iniziativa dall'associazione "Noi Consumatori", che contesta l'esibizione di 36 scudetti e chiede squalifiche per calciatori e dirigenti

P E R T A N T O S I C H I E D E

«in primis alle Istituzioni ed Organismi in indirizzo, inspiegabilmente ancora non intervenute d’Ufficio,  di verificare ed attestare quanti scudetti può regolarmente dichiarare e pubblicizzare, tramite sito internet e stadio anche in ambito di comunicazione e media,  la Società Juventus F.C. Spa all’opinione pubblica, e quindi, in caso di irregolarità e pubblicità ingannevole, nonché di frode nella comunicazione sportiva per la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, disporsi  l’oscuramento e blocco delle immagini e pagine del sito internet istituzionale della Juventus raffiguranti il numero 36 scudetti, nonché di tutte le affissioni di ogni genere che all’interno della società e/o dello stadio di appartenenza raffigurino lo scudetto con impresso il n. 36, trattandosi di notizie false ed illegittime, che pongono in pericolo il mercato ed i consumatori investitori, oltre che il mondo dello sport.

INOLTRE  SEMPRE PREMESSO CHE

La Juventus F.C. S.p.a., a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale nel mese di giugno dell’anno 2006 ed esperiti tutti i gradi della giustizia sportiva, veniva riconosciuta colpevole di «illecito associativo».  In conseguenza di ciò, come già detto in precedenza le veniva revocata de jure l’assegnazione del titolo di campione d'Italia 2004-2005 e non le veniva assegnato quello 2005-2006 in quanto retrocessa d'ufficio all'ultimo posto in classifica.  La Juventus F.C. S.p.a. veniva, inoltre, condannata alla retrocessione in Serie B, con un'ulteriore penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato italiano di Serie B 2006-2007;

- nonostante fosse stata ritenuta colpevole dalla Giustizia sportiva e per l’effetto condannata, in data 07.11.2011, violando ogni regola e principio-valore sportivo,  con ricorso assunto al numero di registro generale 9407 del 2011, la Juventus F.C. S.p.a. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, domandando la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento del danno ingiusto subito a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria, chiedendo – quale risarcimento in forma specifica – la “non assegnazione ora per allora” del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio 2005/2006, con conseguente rimodulazione della classifica del campionato e – quale risarcimento per equivalente – la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento dei danni subiti e subendi, quantificati in euro 443.725.200,00(Euro quattrocentoquarantatremilionisettecentoventicinquemiladuecento), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

con sentenza n. 9563 del 18.07.2016, la Sezione I ter del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto dalla Juventus F.C. S.p.a., dichiarandolo in parte inammissibile, in quanto, rileva il Collegio adito, “come risulta dalla documentazione depositata in atti, la questione relativa alla assegnazione alla F.C. Internazionale Milano S.p.a. del titolo di Campione d’Italia per la s.s. 2005/2006, ha, infatti, già formato oggetto di cognizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale”;

- inopinatamente, avverso tale sentenza, la Juventus F.C. S.p.A., violando ad oltranza regole e principi sportivi, addirittura ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, giudizio ad oggi tutt’ora pendente e che vede quale controparte proprio la stessa FIGC esposta a gravose pretese;

- tra l’altro, la Juventus F.C. S.p.a. aveva già presentato ricorso al T.A.R. in data 24 agosto 2006 (R.G. n. 8049/2006), chiedendo, tra le altre cose, l’annullamento dell’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per l’anno 2005/2006;

- per la restante parte invece, il TAR Lazio ha rilevato l’assenza dei presupposti per la fondatezza della domanda risarcitoria per equivalente relativamente ad entrambi i distinti profili, poiché: da un lato “quanto al lamentato danno derivante dal comunicato del Commissario Straordinario della FIGC in data 26.07.2006, - e prescindendo dall'eccepita prescrizione che sarebbe intervenuta nelle more della instaurazione del presente giudizio non potendo, evidentemente, trattarsi nella fattispecie in oggetto, né di un "illecito permanente", né di un "illecito continuato" scaturente dalla mera istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente in data 10 maggio 2010 - occorre, infatti, rilevare che a seguito dei numerosi giudizi instaurati dalla odierna ricorrente dinanzi alla giurisdizione amministrativa e sportiva, sia stata accertata la legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC adottato il data 26 luglio 2006”, dall’altro “Per ciò che concerne, poi, il lamentato danno connesso alla illegittimità della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentato dalla J.F.C. s.p.a. in data 10 maggio 2010 ed alla connessa mancata adozione di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell'atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., osserva il Collegio che le censure sono infondate. Occorre premettere che la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011 ha valutato l'assenza di presupposti per l'attivazione di un intervento di autotutela, motivando esaustivamente in ordine alla discrezionalità del potere di autotutela ed alla insuscettibilità della attivazione di un potere di coercizione volto alla emanazione di un "contrarius actus". La pronuncia in oggetto, quindi, non esprime una nuova valutazione dei fatti oggetto di giudizio, né assurge ad autonomo provvedimento lesivo degli interessi coinvolti, non configurandosi quale atto avente propria portata lesiva (...)».

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