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Diffida contro la Juventus: «Va penalizzata»

Da Napoli un'iniziativa dall'associazione "Noi Consumatori", che contesta l'esibizione di 36 scudetti e chiede squalifiche per calciatori e dirigenti

C O N S I D E R A T O C H E

«- A seguito dell’espletamento di tutti i gradi di Giustizia Sportiva, unica Autorità competente a decidere riguardo l’assegnazione del titolo in questione, e dell’accertamento della colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. e della sua condanna, non si comprende il motivo per il quale, ciò nonostante, tale società sportiva Juventus F.C. Spa si sia rivolta alla Giustizia amministrativa violando palesemente il regolamento ed espressa clausola limitativa per scopi e fini non previsti dall’ordinamento;

- la Juventus F.C. pone a fondamento della proposizione del ricorso al Giudice Amministrativo un eventuale danno alla propria immagine e, per tale motivo, chiede anche un lauto e milionario risarcimento dei danni, spaventoso solo a leggerlo;

- tale richiesta, è assolutamente priva di fondamento, cosi come rilevato anche dalla sentenza n. 9563 del 18.07.2016 emessa dal TAR Lazio - Roma;

infatti, la colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. è stata provata e confermata in tutti i gradi della Giustizia sportiva e, in nessun caso, chi viene dichiarato colpevole di un illecito può avanzare una tale pretesa risarcitoria per danni all’immagine (?) e trascinare temerariamente in giudizio un’altra parte che ha solo applicato e tutelato il rispetto delle regole, valori e principi sportivi e di legge;

- non ricorrevano tampoco i presupposti previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2011, con la quale si stabilisce che : “il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale la domanda volta ad ottenere non già la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento dei danni, deve essere proposta in sede amministrativa” , in quanto, si ribadisce, trattasi di società condannata e, quindi, nel caso di specie, assolutamente a nessun titolo lesa nella immagine;

- al più, tale azione poteva essere promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, a tutela dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza anche nell’interesse di milioni di tifosi, spettatori e tesserarti, poiché è l’unico organismo che ha legittimazione attiva ed ha inequivocabilmente subìto una lesione alla propria immagine ed organizzazione;

- a parere degli scriventi, quello proposto e ripetuto dalla Juventus F.C. S.p.a. si palesa come un malcelato tentativo di elusione del giudicato della Giustizia sportiva e azione temeraria in danno dei principi e valori fondamentali dello sport e del diritto;

- ed invero, la vicenda, come rilevato anche dal TAR capitolino, era già stata portata al vaglio del T.A.R. Lazio, dinanzi al quale era stata formulata anche una domanda risarcitoria;

il relativo ricorso era stato poi oggetto di rinuncia, come da sentenza n. 7910/2006, in seguito alla devoluzione della controversia alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport che si è pronunciato sul punto con decisione rimasta inoppugnata;

- a fronte dell’intervenuto definitivo di accertamento della legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC del 26 luglio 2006, non è possibile, quindi, una nuova e diversa valutazione, incidenter tantum, a fini della domanda risarcitoria;

- il T.A.R. capitolino, in sostanza, pur non menzionandolo, si richiama al concetto di giudicato, che si sarebbe formato sulla legittimità dell’atto di assegnazione, attestandola in modo non più contestabile, neanche in modo incidentale;

- dunque, si evidenzia con ancora maggior chiarezza il comportamento della Juventus F.C. S.p.a., volto ad aggirare il giudicato già formatosi e chiedere una nuova valutazione dei fatti, al fine, invano, di ottenere una pronuncia favorevole su una pretesa già oggetto di giudicato, azionando temerariamente una milionaria richiesta risarcitoria addirittura in danno della stessa FIGC;

pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto e documentalmente provato (Cfr. rassegna stampa in atti che ha dato risalto alla condotta della Juventus ed alle violazioni perpetrate anche in danno alla Giustizia sportiva), risulta chiara ed evidente la perpetrata violazione da parte della Juventus F.C., prima davanti al TAR e poi finanche al Consiglio di Stato, meritando almeno duplice sanzione come previsto dallo Statuto, della clausola compromissoria prevista dall’art. 15 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale sancisce che:

I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’articolo 30, comma 2 dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a: 

a) Penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;

b) Inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:

- Per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;

- Per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;

- Per le società di serie C da €10.000,00 ad € 50.000,00;

- Per le altre società da € 500,00 ad € 50.000,00.

[…]”.

come disposto dall’art. 30 dello Statuto federale, rubricato “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, sono soggetti all’osservanza dello stesso e di ogni altra norma, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale;

- inoltre, ogni comportamento (nel caso in oggetto temerariamente proposto e ripetuto) volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali;

- inoltre anche l’Appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Juve non sospende in ogni caso la efficacia della sentenza resa in primo grado dal TAR LAZIO;

- ad oggi, pur essendo trascorsi due anni dalla pronunzia del TAR- Lazio, per la prima violazione e tentativo di elusione e capovolgimento del verdetto sportivo, al contrario di quanto previsto dallo Statuto la Juventus non è stata ancora sanzionata;

- in virtù di tutto quanto sopra esposto, appare evidente ed inconfutabile, oltre che altrettanto ingiustificabile ed intollerabile, come la Juventus F.C. S.p.a. abbia palesemente e ripetutamente violato anche tale clausola compromissoria e, pertanto, come per legge e rispetto dei valori e principi di trasparenza, correttezza e buona fede, andrebbe disposta dall’Autorità competente l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva, tra cui, per ogni violazione, almeno la penalizzazione  a partire da tre punti in classifica da sottrarre .

Tanto premesso e considerato, salvo conoscere i motivi per cui a tutt’oggi nonostante i fatti notori indicati al capo 1) ed al capo 2) della presente nessun intervento, accertamento ed espressione in merito ai fatti esposti vi è stato da parte degli organismi ed Istituzioni  preposti e competenti, l’istante Avv. Angelo Pisani e l’associazione NoiConsumatori (...)»  

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