I N V I T A N O
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente p.t. e la Procura Federale, in persona del Procuratore capo p.t., in qualità di organo deputato a esaminare tali violazioni normative, e per conoscenza e quanto di competenza anche gerarchica il CONI, in persona del legale Rappresentante p.t., il Ministero dello Sport in persona del Ministro p.t., l’ ANTITRUST, in persona del legale Rappresentante p.t., la CONSOB in persona del legale Rappresentante p.t., la U. E. F. A. in persona del legale Rappresentante p.t., la FIFA in persona del legale Rappresentante p.t., la Procura della Repubblica di Roma e/o di Torino alla luce di quanto risultante documentalmente provato e, oramai fatto notorio messo in risalto da diversi mass medie ed organi di stampa,
a valutare ed adottare come per legge, a seguito della Sentenza del Tar Lazio – Roma Sez. I ter n. 9563 del 18.07.2016, l’applicazione di tutte le sanzioni previste dall’Art. 15 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. a carico della Società Juventus Football Club S.p.a
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sia per la comunicazione e pubblicità ingannevole in merito agli scudetti e titoli sportivi del campionato di calcio italiano ad oggi regolarmente numero 34 e non 36 ;
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sia per la violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello Statuto Federale anche nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge .
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Considerata l’importanza ed improcrastinabilità di un intervento e valutazione dei fatti esposti ad opera dell’Autorità per quanto di ragione competente, si rimane in attesa di riscontro e/o audizione, in mancanza, trascorso vanamente il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della presente, in caso di inerzia e mancato accertamento in merito si procederà come per legge nel rispetto della normativa vigente innanzi alla Magistratura ed Organi competenti, al fine di tutelare i diritti e principi sportivi e normativi».