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Bollo auto, per quanto va conservata la ricevuta?

Facciamo chiarezza sui termini di decorso della richiesta di pagamento: vale solo il documento originale, i tempi vanno dall'ultima raccomandata della P.A.

Nel dubbio, conservare sempre le ricevute. Ma, onde evitare di ritrovarsi in un cumulo di scartoffie in poco tempo, proviamo a fare chiarezza: per quanto tempo bisogna conservare la ricevuta del bollo auto?

BOLLO, VALE SOLO L’ORIGINALE

Chi versa il bollo auto è tenuto a conservare le ricevute di pagamento per un numero di anni sufficiente a contrastare ulteriori pretese da parte dell’amministrazione. È quello che spiega La legge per tutti, il portale che si impegna a rendere leggibili anche per i non addetti le normative italiane. Si specifica anche che l’unico documento che ha valore di prova è la ricevuta originale, non le sue copie.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DUE MODALITà DI RICHIESTA

Due le modalità per contestare la richiesta di pagamento del bollo da parte della Pubblica Amministrazione: dimostrare che si è già pagato, tramite prova scritta, oppure eccepire l’avvenuta prescrizione del relativo credito, ossia il decorso dei termini massimi concessi dalla legge al creditore per richiedere il pagamento. Ma quali sono i termini massimi? Tre anni, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui va pagato il bollo al 31 dicembre del terzo anno.

TRE ANNI AD OGNI RACCOMANDATA

Perciò le ricevute del bollo – unica prova contro un’eventuale contestazione – vanno conservate per questo lasso di tempo. Il bollo auto è un’imposta riscossa dalle Regioni, tranne che in Sardegna e in Friuli Venezia-Giulia, dove se ne occupa l’Agenzia delle Entrate. I tre anni vanno però conteggiati, si avvisa, a partire dall’ultima richiesta di pagamento da parte del creditore. Ad ogni raccomandata, il termine massimo di resetta a partire dal giorno dopo.

RICORSO AL GIUDICE

In caso di richiesta di pagamento a prescrizione già in atto, il contribuente può rispondere semplicemente eccependo l’intervenuto decorso dei termini o mostrando la ricevuta di pagamento. Se la Pubblica Amministrazione non risponde o declina la richiesta di sgravio, il contribuente deve rivolgersi al giudice tramite ricorso contro l’avviso di pagamento entro 60 giorni. In caso di cifre fino a 3.000 euro non è necessario l’intervento di avvocato o commercialista.

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