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Monopattini, Tar Toscana annulla l'ordinanza sull'obbligo del casco

Dopo il ricorso di Bit Mobility e Timove, i giudici amministrativi si pronunciano contro Nardella, che aveva reso effettivo il provvedimento dal 1° febbraio 2021

Continua la diatriba sui monopattini a Firenze iniziata con l’ordinanza del sindaco Dario Nardella, che aveva imposto l’utilizzo obbligatorio del casco su ogni mezzo che fosse di proprietà o a noleggio. Il Tar Toscana ha annullato il provvedimento del primo cittadino, dopo il ricorso portato in tribunale da Timove e Bit Mobility, le due società che si sono aggiudicate la gestione dei servizi di sharing.

ANNULLAMENTO DEL TAR

L’ordinanza è divenuta effettiva il 1° febbraio 2021 e le prime multe sono arrivate in breve tempo, con sanzioni da 42 euro a persona. Il Tar Toscana si è pronunciato contro il sindaco, specificando: “I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell'atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all'interno della sua motivazione. Ciò chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente”.

COMPITO DEI DIRIGENTI

E ancora: “Ciò in quanto il riferimento al sindaco operato dalle norme del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni ‘90, deve intendersi riferito alla dirigenza; soltanto i provvedimenti concernenti l'istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale”.

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